IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/769 relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi; Visto l'art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che ha introdotto, nel citato decreto presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-bis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215, recante attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610, modificative della citata direttiva CEE n. 76/769 in materia di amianto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, recante attuazione della direttiva CEE n. 85/467, modificativa della citata direttiva CEE n. 76/769 in materia di policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCF); Viste le direttive CEE, modificative della citata direttiva CEE n. 76/769, numeri 89/677, 89/678, 91/173, 91/338 e 91/339; Considerato che la direttiva CEE n. 89/678 non necessita di attuazione in quanto concerne il procedimento comunitario per l'adeguamento al progresso tecnico; Ritenuto che, in conformita' delle citate direttive CEE numeri 89/677, 91/173, 91/338 e 91/339, occorre apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216; Decreta: Art. 1. 1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, punto 1. Divieti, il valore "0,01%" e' sostituito dal seguente: "0,005%".