IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/769 relativa
alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati
pericolosi;
  Visto l'art. 27 della legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  che  ha
introdotto,  nel  citato  decreto  presidenziale  n. 904/1982, l'art.
1-bis;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
215, recante attuazione delle direttive CEE numeri 83/478  e  85/610,
modificative  della  citata  direttiva  CEE  n.  76/769 in materia di
amianto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
216, recante attuazione della direttiva CEE n.  85/467,  modificativa
della  citata direttiva CEE n. 76/769 in materia di policlorobifenili
(PCB) e policlorotrifenili (PCF);
  Viste le direttive CEE, modificative della citata direttiva CEE  n.
76/769, numeri 89/677, 89/678, 91/173, 91/338 e 91/339;
  Considerato  che  la  direttiva  CEE  n.  89/678  non  necessita di
attuazione  in  quanto  concerne  il  procedimento  comunitario   per
l'adeguamento al progresso tecnico;
  Ritenuto  che,  in  conformita'  delle  citate direttive CEE numeri
89/677, 91/173, 91/338  e  91/339,  occorre  apportare  modifiche  al
decreto  del  Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 e
al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nell'allegato al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
maggio  1988,  n.  216,  punto  1.  Divieti,  il  valore  "0,01%"  e'
sostituito dal seguente: "0,005%".